Il Biologo Nutrizionista
Figura professionale e inquadramento legislativo
La conservazione della vita insieme alla riproduzione, che equivale alla conservazione della specie negli organismi viventi, costituisce uno dei dogmi delle scienze biologiche, questa si esplica fornendo energia utile per tutti i processi metabolici, ovvero per mezzo della nutrizione. Lo studio della nutrizione assume un ruolo di rilievo avente pari dignità se non superiore alle altre discipline della biologia, proprio perchè la vita come la conosciamo é possibile grazie al traspotro di energia che avviene da un organismo all'altro costituendo le catene alimentari. Se ne desume che vi è una radice comune, tra biologia e lo studio su come energia e nutrienti debbano essere utilizzati dagli organismi viventi. Per cui è emblematico come il biologo debba essere considerato la figura professionale di riferimento per quanto riguarda lo studio dei giusti apporti di alimenti ed energia
nell'uomo e in altri viventi. La tendenza negli anni, è stata quella da parte di altre corporazioni professionali di poter avere l'esclusiva nell'esercizio della professione di nutrizionista, e si è arrivati anche a controversie di tipo giudiziario, ma l'Ordine Nazionale dei Biologi é riuscito a far rispetttare quello che è il diritto di tutta una classe, le competenze e il titolo professionale.
Si può certamente affermare senza ombra di dubbio, che la figura del biologo nutrizionista è riconoscuita a tutti gli effetti dalla legge italiana.
Il biologo è l'unico professionista, a favore del quale esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi e a prescrivere le conseguenti diete.
L'iscrizione all'Ordine dei Biologi nella Sez.A conferisce il titolo giuridico a svolgere la professione di biologo di cui all'Art. 3 della Legge 396/67 (individua l'oggetto della professione di biologo) tra cui quella del nutrizionista, attività che può svolgere in totale autonomia, e afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo.
L’art. 3 della Legge 396/67 e il Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 – (Tariffario professionale) consente al biologo di elaborare diete ottimali. Tali diete possono essere rivolte a tutta l’utenza sia in condizioni fisiologiche che patologiche.